La Corte di Cassazione sez. 5 Civile, con l’ordinanza n. 9035/2024 ha affermato che in tema di estimo catastale, la revisione del classamento di un immobile urbano, adottata su iniziativa dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, presuppone un significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali ed è finalizzata a riallineare i rapporti tra valori medi di mercato e valori medi catastali interessanti la microzona c.d. anomala, attribuendo agli immobili in essa ricadenti un aumento percentuale non superiore al 35%; a tal fine l’amministrazione deve provare i presupposti che legittimano la riclassificazione di massa e dimostrare di aver utilizzato criteri e metodi corrispondenti alle finalità meramente perequative e di riallineamento della procedura in esame, specificando quali sono state le operazioni compiute e i dati utilizzati, al fine di consentire al contribuente il controllo e la difesa, in fatto e in diritto, anche rispetto alla fase applicativa della revisione per microzone.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 25201 del 2022 Rv. 665498-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639286-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione