La Sezione Prima civile – in tema di modifica del provvedimento di assegnazione della prole minore ai servizi sociali e alla luce di quanto ora prevede l’art. 5-bis della l. n. 184 del 1983, recentemente inserito dal d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) – ha stabilito che, anche nel regime precedente, ove sia disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali, occorre distinguere l’affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
La S.C. ha quindi stabilito che, nel primo caso, l’adozione del provvedimento – sufficientemente dettagliato sui compiti demandati ai servizi, esclusi poteri decisori, e sui tempi della loro attuazione, che devono essere i più rapidi possibili – non richiede la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi; nel secondo caso, invece, l’affidamento ai servizi deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all’attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l’adozione di tale provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale; quanto ai contenuti del provvedimento, essi vanno ispirati, pertanto, ad un principio di proporzionalità, richiedendosi, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell’art. 5-bis della legge 184/1983, che i compiti dei servizi siano descritti specificamente, con riguardo ai doveri e ai poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario (se persona diversa da i genitori), mentre i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale, se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo.
Fonte: Corte di Cassazione