I requisiti di partecipazione servono ad accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione, il cui possesso è ineludibilmente richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta.
I requisiti di esecuzione caratterizzano la fase esecutiva del servizio ed assurgono a condizioni per la stipulazione del contratto di appalto.
La loro regolazione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro carenza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario. (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5734; idem, 30 settembre 2020, n. 5740; idem, 12 febbraio 2020, n. 1071; Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2019, n. 2190; Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5309; idem, 25 marzo 2020, n. 2090; Cons. Stato, sez. V, 16 agosto 2022, n. 7137; idem, 17 dicembre 2020, n. 8101; idem, sez. V, 9 febbraio 2021, n. 1214.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it