E’ illogica ed irragionevole la scelta, che determina un effetto distorsivo della concorrenza incompatibile con la finalità regolatoria propria dell’amministrazione intimata per come configurata dalla legislazione di riferimento, con specifico riferimento alla ratio del metodo tariffario, volto alla determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento.
Il riferimento ai costi “efficienti” o utili, che permea la normativa di settore, e la disciplina tariffaria esprimono il principio del riconoscimento dei soli costi che trovino giustificazione nella migliore tecnica imprenditoriale di gestione in condizioni di efficienza ed economicità, in quanto la determinazione delle tariffe si traduce nell’imposizione a carico dei contribuenti dei relativi costi, per cui, anche in relazione al canone costituzionale di efficienza ed efficacia, non devono essere riconosciuti costi superflui.
Attraverso il meccanismo di “sharing”, una parte dei ricavi non vengono scomputati dai costi in tariffa.
Dalla circostanza che non sia possibile affermare con certezza a priori la valutazione dell’incentivo in termini di efficienza consegue la carenza della necessaria trasparenza della regolamentazione tariffaria, che non consente di verificare il rispetto del principio unionale, fatto proprio dalla legislazione interna, della necessaria efficienza dei costi, anche in relazione alla possibile distorsione della concorrenza nel mercato “a valle”.
(Nella fattispecie in esame, con la deliberazione n. 363/2021/R/rif “approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, era stata introdotta una metodologia tariffaria ritenuta in parte illegittima in quanto, nell’ambito di un medesimo segmento di mercato, alcuni soggetti riconducibili alla nozione di gestore integrato duplicano la copertura dei costi di esercizio per la commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate, godendo del rimborso attraverso la regolazione tariffaria; mentre gli altri soggetti imprenditoriali, che operano autonomamente nel mercato a valle dell’avvio a riciclo e recupero della raccolta differenziata della plastica, occupandosi della selezione e trattamento dei rifiuti in plastica provenienti da RSU, percepiscono il solo corrispettivo ritraibile dalla contrattazione di mercato in esito alla loro attività). (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5559; Cons. Stato, idem, n. 731, n. 732, n. 768 e n. 4914 del 2021; idem, n. 8079, n. 8304 n. 8502 del 2020; Cons. Stato Sez. VI, 23 marzo 2022, n. 2111.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it