La Corte di Cassazione sez. 1 Civile con la sentenza n. 8635/2024 ha affermato che in tema recupero dei costi sostenuti dall’ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. “propter rem” dell’obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato l’edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi da tale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fonte dell’obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendo pertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1470
Massime precedenti Vedi: N. 16401 del 2013 Rv. 626963-01, N. 16999 del 2015 Rv. 636328-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione