La Corte di Cassazione sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 1037672024 ha affermato che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di “piena prova” delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell’immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 20025 del 2016 Rv. 642611-01
Massime precedenti Vedi: N. 29320 del 2022 Rv. 666262-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione