La Corte di Cassazione sez 2 civile, con l’ordinanza n. 7159/2024 ha affermato che la notificazione di un atto eseguita ex art. 140 c.p.c. non può considerarsi perfezionata quando l’ufficiale notificatore non dia atto, espressamente e puntualmente, nella relata dell’invio della raccomandata, con avviso di ricevimento, della comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa del comune in cui la notifica deve essere eseguita non potendo l’attuazione del relativo adempimento essere dimostrata aliunde (nel caso di specie, sulla scorta di fotocopia di busta raccomandata “restituita al mittente” contenente il richiamo all’atto) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica in concreto adottata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 com. 8 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 22333 del 2021 Rv. 661961 – 01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione