Come è noto, l’articolo 126-bis del Codice della Strada dispone l’obbligo in capo al titolare della patente che ha perso tutti i punti a disposizione di sottoporsi nuovamente all’esame di idoneità tecnica. Spetta, comunque, al Giudice di pace decidere in questi casi, come sancito dal Consiglio di Stato, sez. II, n. 4775 del 2020. Di qui il caso di specie trattato dal Giudice di Pace di Torino, che ha deciso non fosse necessario rifare l’esame per valutare l’idoneità tecnica dell’interessato al possesso della patente. Ciò perché mancava un documento importante per attestare la perdita dei punti.
La Motorizzazione Civile, infatti, nel caso specifico non è stata in grado di dimostrare i fatti impugnati dal ricorrente, ossia l’azzeramento dei punti. Il ricorrente, invece, aveva dimostrato di aver recuperato i punti persi attraverso un corso ad hoc. In altre parole, la sentenza ha stabilito che deve essere annullato il provvedimento di revisione della patente, laddove nel giudizio la motorizzazione civile non depositi la copia degli atti relativi all’accertamento dell’avvenuto azzeramento dei punti della licenza di guida. Il giudice, di conseguenza, non può disporre degli elementi essenziali per accertare la fondatezza e la legittimità del provvedimento.
Fonte: Lentepubblica