Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, è connotato da elevata discrezionalità e sorretto da una valutazione di opportunità politico-amministrativa, informata a principi di cautela.
Atteso che l’acquisizione della cittadinanza comporta l’inserimento, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale, tale valutazione deve necessariamente basarsi su un complesso di circostanze atte a dimostrare l’avvenuta stabile integrazione del richiedente nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta, da un punto di vista civile e penale.
L’amministrazione ha, peraltro, il potere di valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione in sede penale, di assoluzione o integranti reati poi estinti o depenalizzati, in quanto comunque rivelatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile nonché rilevanti per la sicurezza e l’ordinato svolgimento della vita sociale.
In questa evenienza, è, però, ineludibile un adeguato approfondimento istruttorio diretto ad accertare se e quali siano gli sviluppi delle denunce richiamate e poste a base della valutazione negativa.
Occorre, altresì, un’ampia motivazione che dia conto delle ragioni, per le quali quei fatti in astratto penalmente rilevanti possano ritenersi comunque ostativi al rilascio della cittadinanza, in quanto tali da far venir meno quel requisito dello status illesae dignitatis morale e civile richiesto nel soggetto richiedente; non essendo sufficiente una mera rilevazione acritica delle pendenze nella loro asettica storicità, senza alcun autonomo ed effettivo vaglio critico. (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2022, n. 3185; idem, 3 marzo 2021, n. 1826; idem, 14 maggio 2019, n. 3121; idem, 20 marzo 2019, n. 1837; Cons. Stato, sezione I, pareri nn. 401, 84, 77 e 62 del 2023; Cons. Stato, sez. I, pareri nn. 943 del 2022 e 1959 del 2020; Cons. Stato, sez. I, parere n. 77 del 2023; pareri nn. 1219, 1756-1761 e 806 del 2022.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it