Permane il potere regionale di controllo sulle partecipanze agrarie.
Gli artt. 49, comma 1, lett. c) e 50 della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6) sono vigenti e non sono stati abrogati, in forza del meccanismo previsto dall’art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per effetto della sopravvenienza della legge 20 novembre 2017 n. 168 (recante “norme in materia di domini collettivi”).
Non sussiste incompatibilità, ex art. 15 disp. prel. c.c., tra la legge regionale e la legge statale, n. 168 del 2017, che ha introdotto nell’ordinamento la figura dei domini collettivi (in cui rientrano le partecipanze agrarie) e che costituisce species della categoria di usi civici, di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 1766 del 1928, definiti come proprietà collettive aperte.
Peraltro, gli enti esponenziali delle collettività, titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.
Ma la riconosciuta natura privata delle partecipanze non è radicalmente incompatibile con la permanenza di poteri pubblicistici di controllo sul loro funzionamento. (1)
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1 lett. b), della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, nel suo combinato disposto con gli artt. 25 e 29 della legge della regione Emilia- Romagna 27 maggio 1994 n. 24, per contrasto con gli artt. 3, 9 e 117, comma 2, lett. l) e s) della Costituzione.
Nella materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza legislativa statale, rientra il regime dominicale degli usi civici e delle proprietà collettive.
Le regioni non hanno competenze legislative in tema di regime della proprietà pubblica. (2)
(1) Precedenti conformi: Cass. civ., sez. un., 10 maggio 2023, n. 12570; Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2003, n. 1912; Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 1982, n. 567.
(2) Precedenti conformi: Corte Cost., 28 novembre 2022, n. 236; Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 113.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it