Alla procedura per l’individuazione di operatori interessati a svolgere il servizio di noleggio di monopattini elettrici con sistema di free floating sul territorio comunale si applicano le sole disposizioni del codice dei contratti pubblici, espressive di principi generali e aventi portata applicativa generalizzata.
Nel caso in cui – per il contingentamento del numero di titoli disponibili – il rilascio delle autorizzazioni avvenga all’esito di una procedura comparativa tra gli interessati, non oggetto di specifica disciplina normativa, le regole proprie di un ordinario procedimento di autorizzazione devono essere declinate in rigoroso rispetto dei criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità cui ogni procedura selettiva deve conformarsi.
(Nella fattispecie in esame, la sezione riteneva che il comune fosse tenuto soltanto ad applicare alla procedura selettiva in esame i principi generali, senza essere obbligato all’integrale rispetto delle singole prescrizioni di cui al decreto legislativo 50 del 2016, in carenza di alcuna volontà in tal senso espressa nella lex specialis). (1)
La valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione rientrano nell’ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a. (2)
Per ciò che concerne la competenza dei commissari, il requisito dell’esperienza nello specifico settore non riguarda indistintamente tutti i componenti della commissione.
Lo stesso va, infatti, interpretato non secondo un approccio formale e atomistico, che tenga conto delle sole professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, che valorizzi le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze della pubblica amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente ordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali vanno ad incidere.
Non è imposta, in sostanza, una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono all’integrazione del complessivo oggetto del contratto.
La presenza, pertanto, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’espletamento della procedura evidenziale.
(Nella fattispecie in esame, il comune aveva correttamente individuato professionalità adeguate per l’esame delle proposte rispetto all’oggetto della procedura ovvero il noleggio di monopattini elettrici in sharing nei dirigenti degli uffici che si occupano di viabilità, sicurezza, mobilità e traffico e di attività produttive, atteso che gli aspetti di maggior rilevanza pubblica del servizio riguardano l’impatto dei dispositivi di micro-mobilità sulla circolazione stradale, sul decoro cittadino e sull’ambiente). (3)
Se è vietato per il seggio di gara enucleare criteri o sub criteri non previsti e avulsi da quelli stabiliti nella lex specialis o che comportino l’alterazione del peso di quelli ivi contemplati, è invece consentito alla commissione effettuare una declinazione ed una specificazione dei criteri e dei sub criteri.
Tale modus operandi è legittimo in quanto la commissione non ha in alcun modo modificato i criteri di valutazione, cui aveva autovincolato la propria discrezionalità, ma, a ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all’attribuzione dei punteggi per le offerte, ha solo specificato le modalità applicative di tale operazione, senza apportare una modifica sostanziale ai criteri di valutazione e ai fattori di ponderazione fissati nell’avviso nonché senza alcuna modifica postuma. (4)
Nelle procedure di evidenza pubblica, l’incompatibilità del presidente non è automatica, ma va valutata sempre in concreto sulla base di comprovate ragioni di interferenza e condizionamento.
Il ruolo di responsabile unico del procedimento può coincidere con le funzioni di commissario di gara o di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.
(Nella fattispecie in esame, la sezione concludeva che l’appellante non aveva allegato e provato alcun elemento oggettivo da cui potesse evincersi, anche solo a livello indiziario, una situazione di interferenza o condizionamento tale da alterare il confronto competitivo tra i partecipanti alla manifestazione di interesse, limitandosi invece ad insistere sull’applicazione incondizionata della causa di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4, del codice dei contratti pubblici). (5)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2021, n. 208; Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2020, n. 727; Cons. Stato, sez. V,15 marzo 2022, n. 1811.
(2) Precedenti conformi: Cons. Stato sez. V, 25 marzo 2021, n. 2524; Cons. Stato sez. III, 28 dicembre 2020, n.8369.
(3) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603; Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700; sez. V, 1 marzo 2021 n. 1700; Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2019, n. 4050; idem, 18 giugno 2018, n. 3721; idem, 15 gennaio 2018, n. 181; idem, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5706; idem, 9 gennaio 2017, n. 31; idem, 16 aprile 2018, n. 2241; idem, 1 ottobre 2018, n. 5603.
(4) Non ci sono precedenti.
(5) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2021 n. 208; Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13; Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082; Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082; Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2019, n. 5308; idem, 14 gennaio 2019, n. 283; Cons. Stato, sez. V., 14 gennaio 2019, n. 283.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it