Il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, soggiace ai principi generali dell’attività amministrativa.
Al fine di scongiurare un inutile aggravamento del procedimento, le modifiche di piani e programmi già sottoposti a V.A.S. necessitano di una nuova valutazione soltanto nei casi in cui le variazioni apportate siano suscettibili di recare un potenziale pregiudizio all’ambiente e non siano state preventivamente considerate nell’ambito della precedente V.A.S.
In questo caso, l’amministrazione procedente deve esplicitare, con una motivazione rafforzata, le ragioni che giustificano il nuovo assoggettamento alla procedura di V.A.S., evidenziando i significativi effetti ambientali ulteriori rispetto a quelli già analizzati nella procedura svolta per il piano originario.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it