Il ricorso collettivo ha carattere eccezionale, rappresentando una deroga alla regola generale secondo cui ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione. Esso è ammissibile solo ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti. Pertanto, è onere di parte ricorrente specificare, a pena di inammissibilità, le condizioni legittimanti e l’interesse di ciascuno dei ricorrenti, al fine di consentire sia all’amministrazione sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse e l’omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli. (1).
Il principio di sussidiarietà orizzontale regola il rapporto tra iniziativa privata e intervento pubblico e richiede che l’amministrazione valorizzi e tenga conto degli interventi dei privati volti a soddisfare interessi meritevoli di tutela, coinvolgendo gli abitanti nella valorizzazione del territorio. (2).
È illegittima una clausola di un atto programmatico che condizioni la possibilità di partecipare al progetto di riqualificazione di un borgo antico al pagamento dell’indennità di occupazione in favore dell’Agenzia del demanio da parte di soggetti appartenenti alla comunità degli artisti che ha recuperato e posto le basi per la valorizzazione dell’antico e abbandonato borgo, creando le condizioni per l’attuale programma di valorizzazione. Le pubbliche amministrazioni che hanno tratto vantaggio dell’intervento in sussidiarietà orizzontale dei privati non possono contraddittoriamente e in violazione del principio della leale collaborazione escludere dal programma e dalla possibilità di partecipare ai previsti bandi per la concessione e gestione dei beni proprio quei soggetti (e i loro aventi causa) che hanno reso possibile la valorizzazione del borgo, laddove gli stessi non provvedano al pagamento della indennità di occupazione. (3).
La fattispecie posta al vaglio della sezione riguarda la legittimità degli atti con i quali il Comune di Sanremo ha attivato in proprio favore la procedura di trasferimento della proprietà demaniale del borgo di Bussana Vecchia (anche denominato “borgo degli artisti” in ricordo della comunità internazionale che, a partire dagli anni ’60, aveva occupato e ricostruito il sito dopo il devastante sisma del 1887) ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 ed ha approvato il programma di valorizzazione con affidamento in concessione a soggetti gestori, condizionando la partecipazione a futuri bandi al pagamento, da parte degli attuali occupanti, delle indennità richieste dall’Agenzia del demanio per l’occupazione dei beni nell’ultimo decennio.
(1) In senso conforme: Cons. Stato, sez. II, 27 settembre 2022, n. 8338 e 26 settembre 2022, n. 8261; Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1427 e 18 marzo 2021, n. 2341; Sez. I, parere del 22 settembre 2021, n. 1512.
(2) In senso conforme: Corte Cost., 26 giugno 2020, n. 131; Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2024, n. 4540; T.a.r. per la Lombardia, 30 maggio 2024, n. 1652.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it