Il Consiglio di Stato sez. IV con le sentenze n. 4690 e 4692 del 27 maggio 2024 ha affermato che coerentemente con il principio di organizzazione del servizio per ambiti o bacini territoriali ottimali, l’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta dei rifiuti non può essere ipotizzato come la somma dei costi a livello comunale, pertanto appare coerente con l’ordinamento il ruolo dell’ente di governo dell’ambito ottimale che approvi il PEF senza dovere essere condizionato da un accordo puntuale con ciascun comune appartenente all’ambito attesa l’eventualità che ciò si tramuti in un potere interdittivo non conciliabile in ordine ai meccanismi di governo dell’ente che, nella regione Emilia – Romagna, sono improntati alla maggioranza. (1).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it