L’interesse dell’acquirente in buona fede alla stabilità e certezza dei titoli abilitativi è prioritario, nel caso in cui l’amministrazione sia rimasta colpevolmente inerte e abbia omesso di esercitare i poteri di verifica e inibitori, onde scongiurare la formazione di titoli edilizi.
Questo, peraltro, in un sistema nel quale viene garantita l’intangibilità del provvedimento.
Trascorso, infatti, il termine fissato dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, si consuma il potere di annullamento d’ufficio e i titoli diventano intangibili, anche in considerazione della colpa grave del comune e dell’affidamento ragionevole dell’acquirente in buona fede.
Nel caso di rappresentazioni non veritiere, l’amministrazione gode di discrezionalità, nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, in quanto l’asserito mendacio non la obbliga all’esercizio dei poteri inibitori e repressivi invocati, che, presupponendo la non conformità dell’atto alle vigenti norme edilizie e urbanistiche, richiede anche la ricorrenza dell’ulteriore presupposto dell’interesse pubblico al ritiro dell’atto, valutato tenendo anche conto degli interessi privati in gioco. (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2021, n. 8495; Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2022, n. 10186; Cons. Stato, ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8; Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2022, n. 10186; Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2023, n. 2022.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it