È possibile rendere i chiarimenti di cui all’art. 112 comma 5 c.p.a. anche qualora il giudizio di ottemperanza debba essere dichiarato estinto per il dissesto dell’ente locale; infatti, la richiesta di chiarimenti, ex art. 112 comma 5, c.p.a., costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato – utilizzabile quando vi sia una situazione di incertezza da dirimere che impedisce la sollecita esecuzione del diritto esecutivo – e non un’azione o una domanda in senso tecnico; inoltre, anche se il giudizio di ottemperanza viene dichiarato estinto, i chiarimenti servono a dare indicazioni sulla quantificazione della somma dovuta, che costituisce fase anteriore alla liquidazione (di competenza esclusiva dell’organo straordinario di liquidazione), di modo che sia l’ente locale che l’organo straordinario di liquidazione siano posti in grado di quantificare il debito da inserire nella massa passiva dell’ente (1).
(1) Non risultano precedenti in tali esatti termini.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it