L’approvazione degli atti della giunta comunale, dopo l’indizione dei comizi elettorali, non necessita dei requisiti dell’urgenza e dell’improrogabilità, posto che la disposizione di cui all’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, è strettamente riferibile ai soli atti di competenza del consiglio comunale.
La giunta comunale è competente ad approvare i piani attuativi comunali che non comportano variante allo strumento urbanistico generale.
Nella regione Friuli Venezia Giulia, poiché le procedure dell’art. 25 comma 3, della legge regionale, n. 5 del 2007 sostituiscono quelle previste dalle leggi di settore, sussiste la possibilità di approvare i contenuti dei piani per gli insediamenti produttivi attraverso i piani attuativi comunali. (1)
(1) Non sono indicati precedenti.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it