Con la sentenza n. 891 del 2026 (Tar Toscana, Sezione III, pubblicata l’8 maggio 2026), il giudice amministrativo torna a pronunciarsi sul tema della decadenza del permesso di costruire, soffermandosi in particolare sul momento da cui decorre il termine annuale per l’avvio dei lavori previsto dall’articolo 15 del Dpr 380/2001.
Il Tar ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa: il termine per l’inizio dei lavori non decorre dalla data formale di rilascio del permesso di costruire, ma dalla sua materiale consegna o comunque dalla conoscenza effettiva del titolo da parte del destinatario. Il permesso edilizio, infatti, pur essendo un provvedimento ampliativo, assume natura “recettizia” con riferimento agli effetti pregiudizievoli collegati alla possibile decadenza.
Richiamando numerosi precedenti del Consiglio di Stato, il collegio evidenzia che sarebbe illogico far decorrere il termine decadenziale da un atto non ancora conosciuto dal privato interessato. Nel caso esaminato, il Comune aveva rilasciato il titolo nell’ottobre 2022, ma il ritiro materiale era avvenuto nel dicembre dello stesso anno: da quest’ultima data, secondo il Tar, doveva quindi essere computato il termine annuale.
La sentenza affronta anche il tema dell’effettivo inizio dei lavori. Secondo il Tar, la verifica dell’amministrazione deve concentrarsi non soltanto sulla comunicazione formale di avvio del cantiere, ma soprattutto sulla concreta esecuzione di opere riconducibili al progetto autorizzato. In questo quadro, anche la realizzazione di un muro di contenimento previsto negli elaborati progettuali è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’avvio dei lavori entro i termini di legge.
Il collegio chiarisce inoltre che, nei procedimenti relativi alla decadenza del permesso di costruire, l’amministrazione è tenuta a emanare un formale provvedimento dichiarativo, pur trattandosi di una decadenza che opera ex lege, al fine di garantire il contraddittorio con il privato interessato.
La decisione contiene anche un passaggio sull’interesse a ricorrere dei proprietari confinanti. Il Tar conferma che il peggioramento, anche solo parziale, della visuale panoramica può integrare un pregiudizio concreto e attuale sufficiente a fondare la legittimazione all’impugnazione del titolo edilizio.