Colpo di scena nella vexata quaestio del panino portato da casa e consumato a scuola dagli studenti. Dopo la bocciatura della Cassazione, che poneva il veto sul relativo diritto, è arrivata ora la sentenza del Tar Lazio di opposto segno (sez. III-bis sentenza 19 novembre – 13 dicembre 2019, n. 14368) che, invece, ribalta l’impostazione e dà risposta positiva. Tale decisione ha preso le mosse da un ricorso che impugnava la circolare scolastica e l’articolo del Regolamento di un Istituto che deponevano per la fruizione obbligatoria del servizio di mensa comunale. I genitori dell’alunna coinvolta avevano invocato la libertà di scelta nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte di Appello di Torino e dal Consiglio di Stato. Ciò nonostante l’alunna veniva condotta con i compagni in sala mensa e le veniva forzatamente somministrato il pasto fornito dalla ditta di ristorazione. Contestualmente, all’alunna veniva inibito categoricamente di consumare quanto regolarmente fornito dalla famiglia.
A tal proposito, i giudici del Tar Lazio hanno, al contrario, ribadito il principio che la scelta di consumare cibo è operazione libera e legittima, “sia all’interno delle mura domestiche, sia al loro esterno; sia in luoghi altrui, sia in luoghi aperti al pubblico, in luoghi pubblici”. E hanno poi aggiunto che deve essere, pertanto, riconosciuto agli studenti non interessati a fruire del servizio mensa il diritto a frequentare ugualmente il tempo mensa, senza essere costretti ad abbandonare i locali scolastici in pieno orario curriculare. In conclusione, il Tar ha evidenziato come il dlgs n. 63/2017, all’art. 6, disponga che i servizi di mensa siano “attivabili a richiesta degli interessati”, ovvero facoltativi e rimessi alla libera scelta delle famiglie.