Il fallimento dell’impresa è legittimato ad essere destinatario di provvedimenti che ordinano la rimozione dei rifiuti, anche se il comune è stato nominato custode del sito.
L’essere stati successivamente nominati custodi di un’area occupata da rifiuti abbandonati non trasferisce sul custode stesso, non responsabile dell’abbandono, gli obblighi di provvedere alla rimozione di essi.
Questo si giustifica in ragione del fatto che l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.
L’abbandono di rifiuti costituisce una diseconomia esterna, ovvero un’esternalità negativa, derivante dall’attività di impresa, e, dunque, un costo di cui i creditori della massa fallimentare stessa debbono farsi carico al fine di potersi avvantaggiare dell’eventuale residuo attivo della procedura. (1)
Il fallimento del trasgressore non estingue l’illecito amministrativo dell’abbandono di rifiuti, stante la non assimilabilità del suddetto evento fattuale alla morte del reo. (2)
Le ordinanze di necessità ed urgenza presuppongono la ricorrenza di una situazione di pericolo non fronteggiabile con mezzi ordinari. L’esercizio del relativo potere non è precluso dall’esistenza di una serie di rimedi tipici per far fronte alle situazioni di emergenza di una data specie, in particolare dai rimedi legalmente contemplati in tema di abbandono di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
(Nella fattispecie in esame, la sezione ravvisa la sussistenza di una concreta situazione di pericolo per l’igiene e l’incolumità pubbliche, non nel mero fatto della presenza sul posto dei rifiuti, effettivamente risalente, bensì nell’improvvisa evoluzione in negativo del loro stato. La stessa riscontra, altresì, l’inefficacia dei rimedi ordinari, non avendo la procedura di bonifica del sito sortito esito favorevole). (3)
(1) Precedenti conformi: Ad. plen., 26 gennaio 2021 n.3.
(3) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2022 n.2193; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017 n. 2847; Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2021 n.4802; Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2021 n.4145; Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2021 n.4200.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it