I giudici del Tar puglia hanno sancito l’illegittimità di un’ordinanza contingibile e urgente di un comune che ha disposto la proroga del servizio di igiene urbana in capo a un’impresa affidataria senza gara, nelle more dell’individuazione del nuovo gestore.
Ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 2, L.R. Puglia n. 24/2012, i Comuni sono tenuti ad affidare il servizio di raccolta rifiuti con una gara unitaria (v. comma 1), tuttavia ciascun Comune, per non rimanere sfornito del servizio rifiuti nelle more dell’avvio del servizio unitario affidato a seguito di “gara accentrata”, deve espletare la “gara-ponte” ai sensi del c. 2, per “contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario”.
Pertanto, nel caso di specie, i giudici amministrativi salentini hanno giudicato illegittima l’ordinanza nelle parti in cui non ha contestualmente disposto l’espletamento della “gara-ponte” e non ha assoggettato la disposta proroga a risoluzione anticipata ed immediata nel caso di avvio del servizio unitario ovvero, se anteriore, di avvio del servizio a seguito di “gara-ponte”.