Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 10 ottobre 2017, del decreto interministeriale (Interno – Giustizia – Economia e Finanze) sulla determinazione e sulle modalità di erogazione degli importi dell’indennizzo a favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, ai sensi dell’art.11 e seguenti della legge 7 luglio 2016 n 122, è diventato operativo il sistema nazionale di indennizzo per le vittime.
Questo consentirà ora al Comitato per le iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/Ce, l’esame delle domande e la concessione dei conseguenti benefici. Il Comitato, alla fine dell’istruttoria della prefettura, potrà disporre l’erogazione di un risarcimento alle vittime quando non riescano ad ottenere la reintegrazione del danno da parte dell’autore del reato o nel caso in cui lo stesso rimanga ignoto. L’indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche ed assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, le cui vittime o aventi diritto, hanno titolo anche in assenza di tali spese.