Il T.a.r. per la Lombardia, sezione IV, con la sentenza n. 2520 del 30 settembre ha affermato che la stazione appaltante è obbligata a mettere a disposizione, unitamente ai verbali di gara, agli atti, ai dati ed alle informazioni presupposti all’aggiudicazione, anche le offerte degli altri concorrenti. Laddove siano omesse, integralmente o parzialmente, le offerte degli altri concorrenti e la restante documentazione di gara, deve applicarsi l’ordinario procedimento di accesso agli atti, nei termini di cui all’art. 116 c.p.a., non essendo applicabili le previsioni del rito super speciale di cui all’art. 36, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 36 del 2023. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 1 luglio 2024, n. 13225; Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2024, n. 2882; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 12 aprile 2024, n. 1083; Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2024, n. 3008; Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2023, n. 2736; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 15 novembre 2023, n. 2658; Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2022, n. 6750; Cons. Stato, sez. V, 22 luglio 2022, n. 6448; Cons. Stato, sez. III, 15 marzo 2022, n. 1792; Corte cost., n. 204 del 2021; Cons. Stato, Ad. plen., 2 luglio 2020, n. 12.
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