In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un’opera pubblica, la redazione del verbale di immissione in possesso in favore dell’ente espropriante a seguito della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la P.A., beneficiaria dell’occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dell’immobile e, nel contempo, esonera il proprietario espropriato dall’onere di provare l’avvenuto spossessamento; ne consegue che, a fronte dell’emissione di una seconda dichiarazione di pubblica utilità, l’avvenuto rilascio del bene alla scadenza della prima dichiarazione di pubblica utilità non può ritenersi presunto, dovendo l’Amministrazione che contesta il diritto all’indennità per l’occupazione effettuata, fornire la prova del rilascio del fondo, occupato all’esito della prima dichiarazione di pubblica utilità, e la mancata effettiva presa di possesso a seguito della seconda dichiarazione.
Fonte: Corte di cassazione