Non va sospeso monocraticamente il decreto 6 agosto 2021, n. 257, con cui il Ministero dell’Istruzione che impone al personale docente e non docemte della scuola di accedere ai locali con certificazione verde.
Dello stesso tenore il dec. 30 ottobre 2021, n. 5950
Il decreto ha escluso la violazioni della privacy a danno di chi esibisca per la lettura elettronica il “certificato verde” rilasciato dopo la vaccinazione sono contraddette sia dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy in proposito, sia dal dato puramente tecnico e non contestato con argomenti credibili, secondo cui la lettura con app dedicata esclude ogni conservazione o conoscibilità del dato identitario personale, salvo l’accertamento della autenticità del certificato verde, elemento essenziale allorché emergono sempre più frequenti casi di falsificazione e di commercio di certificati verdi falsi.
Il decreto ha altresì chiarito che l’asserita priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi non può avere valore assoluto, allorché sia posto a confronto con l’eguale diritto di una collettività di persone – nella specie gli studenti – il cui “diritto a scongiurare possibili contagi” ha prevalenza perché espressione di una componente della “salute pubblica” a fronte del diritto del docente, in ogni caso per nulla negato viste le ammissibili misure alternative al vaccino, e di carattere individuale, per di più da parte di chi ha una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it