La Corte di Cassazione sez. 4 Penale, con la sentenza n. 14072/2024 afferma che è soggetto all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione stradale il veicolo a motore, utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, che operi in un ambito chiuso, quale un cantiere o un capannone, ivi circolando, trasportando persone o cose, muovendosi o arrestandosi. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato la sussistenza dell’obbligo assicurativo con riguardo a una motopala gommata, munita di targa e abilitata alla circolazione che, operando all’interno di un cantiere aziendale, aveva investito un lavoratore).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/09/2009 num. 103 art. 3, Decreto Legisl. 22/11/2023 num. 184 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 24/11/2021 num. 2118 art. 1
Massime precedenti Vedi: N. 19890 del 2014 Rv. 260198-01, N. 45707 del 2008 Rv. 242002-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione