In tema di servizio idrico integrato, l’impossibilità di sottoporre le acque reflue a un trattamento “equivalente” a quello di carattere secondario di cui all’art. 105, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, a causa della mancata emanazione dei provvedimenti regionali integrativi di cui all’allegato 5 della parte terza del d.lgs. citato, non autorizza il gestore a procedere al solo trattamento con sedimentazione primaria, obbligandolo, piuttosto, ad eseguire il menzionato trattamento secondario, in ossequio ai criteri della buona fede oggettiva e della diligenza di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c., i quali escludono che il debitore possa liberarsi della propria obbligazione eseguendo una prestazione qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella imposta dalla legge (specie allorquando – come nella specie – l’esattezza dell’adempimento sia funzionale al soddisfacimento non già del solo interesse creditorio, ma anche di quello superiore di natura pubblicistica alla tutela ambientale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74, Decreto Legisl. 03/04/2006
num. 152 art. 105 com. 3, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176
Fonte: Corte di Cassazione