La Corte di Cassazione sez. 5 Civile con l’ordinanza n. 882372024 ha affermato che in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli “irreperibili assoluti”, dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 6765 del 2019 Rv. 653075-01
Massime precedenti Vedi: N. 3378 del 2020 Rv. 656967-01, N. 9782 del 2018 Rv. 647736-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione