La Corte di Cassazione, Sez. 2 Civile, nell’ordinanza n. 19957/2024 si è pronunciata in merito alla validità dell’obbligazione in mancanza di contestazione immediata chiarendone gli effetti così come espresso riassuntivamente nella massima diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, ovvero che in tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell’infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell’obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell’atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte – se del caso – ad un sindacato più approfondito, stante l’impossibilità per l’interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell’infrazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Massime precedenti Conformi: N. 19664 del 2005 Rv. 584980-01
Massime precedenti Vedi: N. 11559 del 2017 Rv. 644236-01
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it