La CTR del Lazio aveva respinto l’Appello del contribuente nei confronti di Equitalia relativo ad un AVVISO DI INTIMAZIONE AL PAGAMENNTO ICI a seguito di una Cartella inevasa, della quale il contribuente aveva lamentato la omessa notifica , sostenendo anche la omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione dell’Atto essendo trascorso oltre un quinquennio tra la notifica della cartella e quella della intimazione al pagamento.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28173/2018, in primo luogo, non avendo potuto rilevare dagli atti di causa la effettiva modalità di esecuzione della notifica della Cartella, se direttamente a mezzo di posta o di messo notificatore, ha ricordato che la stessa Corte, con precedenti sentenze aveva ritenuto che, nel caso in cui l’Agente della Riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notifica o dell’avviso di ricevuta, con la certificazione della conformità alle risultanze informatiche in suo possesso, anche qualora l’obbligato contesti la conformità delle copie agli originali, il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’attestazione da parte dell’Agente della Riscossione della conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali. Nel caso di specie, ad avviso della Suprema Corte, la sentenza della CTR del Lazio si è attenuta ai suddetti principi di diritto nell’esame del contenuto della copia della ricevuta di ritorno della notifica presente nel fascicolo.
Riguardo al termine di prescrizione eccepito dal contribuente, la Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, atteso che la CTR, dopo aver accertato la ritualità della notifica, ha totalmente omesso di pronunciarsi sulla questione della maturazione del termine quinquennale di prescrizione, anche in relazione al notevole lasso di tempo intercorso tra la data di notifica delle cartelle (marzo 2004) e quello di notifica dell’INTIMAZIONE del 17 dicembre 2012.
Per tale ragione, il ricorso del contribuente è stato accolto con la cassazione della sentenza e rinvio alla CTR per un nuovo esame.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 28173/2018,PUBBLICATA IN DATA 5 NOVEMBRE 2018.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it