La CTP di Latina accoglieva il ricorso avverso cartelle esattoriali di Equitalia relative al pagamento di contributi previdenziali, annullandole per irregolarità della notificazione e la CTR del Lazio confermava tale decisione in quanto il deposito nella casa comunale era stato effettuato senza affissione dell’avviso presso l’abitazione del contribuente e senza l’invio della successiva raccomandata.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 30752/2018, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di credito di natura non tributaria, ed ha rinviato la trattazione alla SEZIONE V della Cassazione per la pronuncia sui motivi di ricorso concernenti il vizio di notifica degli atti.
L’Agente della Riscossione ha dedotto la nullità della sentenza della CTR che ha dichiarato la invalidità della notifica in relazione alle modalità del procedimento , per avere erroneamente applicato le regole riguardanti i casi di IRREPERIBILITA’ RELATIVA e non quelle della IRREPERIBILITA’ ASSOLUTA, senza avere operato alcun distinguo in relazione alle diverse modalità notificatorie degli atti, dal momento che una delle cartelle è stata notificata a mezzo del servizio postale, con raccomandata indirizzata presso la sede fiscale della società (sottoscritta per ricevuta dal soggetto qualificatosi come destinatario) e l’altra cartella è stata notificata a mezzo di messo notificatore, emergendo dalla relata di notifica “la società non risulta all’indirizzo”, con deposito dell’atto in Comune ed affissione all’albo dell’avviso di deposito.
La SEZIONE V CIVILE della CASSAZIONE, con la sentenza n.16956 del 25 giugno 2019, ha ritenuto che i secondi giudici hanno errato a non verificare la sussistenza dei presupposti di legge richiesti per la validità del procedimento notificatorio afferente a ciascuna cartella, dichiarando, cumulativamente l’inesistenza di tutte le notifiche in quanto effettuate in violazione dell’art. 140 c.p.c. Di tutta evidenza, quindi, la inadeguatezza strutturale della sentenza censurata perché ha dichiarato la nullità di tutte le cartelle e degli atti conseguenziali per vizio del procedimento di cui all’art. 140 c.p.c. senza alcuna verifica, né argomentazione che spiegasse le ragioni della ritenuta inesistenza ed omettendo del tutto di considerare che la notifica della cartella può ben avvenire , oltre che a mezzo del messo notificatore, anche mediante invio in fora diretta di una raccomandata con avviso di ricevimento, ed in questo caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente; per la notifica a mezzo messo, la sentenza censurata ha omesso del tutto di verificare se trattavasi di irreperibilità assoluta o relativa, se il messo avesse svolto ricerche circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario e se fossero stati effettuati tutti gli adempimenti preisti dall’art. 140 c.p.c. per il perfezionamento del procedimento notificatorio.
In buona sostanza, la decisione CTR è stata censurata non per avere dichiarato la nullità della notifica per deposito alla casa comunale senza affissione dell’avviso e senza invio della raccomandata al destinatario, bensì per omissione da parte dei giudici delle necessarie verifiche sulle procedure svolte per ciascuna delle cartelle.
Per le suddette motivazioni, il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione per un nuovo esame della controversia, sulla base dei principi esposti.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ- V CIVILE – SENTENZA N.16956/2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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