La nozione di informazione ambientale accessibile, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a, n. 3) del d.lgs. n. 195 del 2005, riguarda non solo i dati e i documenti posti in immediata correlazione con il bene ambiente, ma anche le scelte, le azioni e qualsivoglia attività amministrativa che ad esso faccia riferimento; non possono pertanto essere esclusi dall’accesso ambientale atti e documenti espressione di un’attività amministrativa che, direttamente o indirettamente, involge l’ambiente e la sua tutela (1).
(1) Conformi: T.a.r. per il Piemonte, sez. II, n. 379 del 2022;
Difformi: non risultano precedenti difformi.
La questione all’esame del Consiglio di Stato riguarda l’appello avverso una sentenza con cui il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso proposto, dall’associazione Greenpeace, contro il diniego opposto dal Politecnico di Torino avverso la richiesta di accesso agli atti concernenti accordi di collaborazione stipulati tra il Politecnico stesso e l’Eni.
L’appello era stato proposto dall’Eni, sul presupposto che il giudice di primo grado avesse dilatato eccessivamente il concetto di “informazione ambientale accessibile” ricomprendendovi atti e documenti aventi tutt’altro scopo e finalità, e cioè una attività di partenariato accademico che aveva lo scopo di avvicinare il sistema delle conoscenze al tessuto produttivo.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, condividendo invece l’interpretazione del giudice di primo grado, ed affermando, in particolare, come non possa escludersi “che accordi o convenzioni tra un soggetto operante in ambito accademico e un’impresa notoriamente leader nel settore energetico rivestano interesse al fine di rendere pubblici e trasparenti gli indirizzi volti a produrre conseguenze in termini di scelte e politiche ambientali, che non si vede perché dovrebbero rivestire carattere di riservatezza”.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it