La nozione di centro abitato trova riscontro nell’art. 3 del nuovo codice della strada, che, in un’ottica finalistica di diversificazione delle regole di circolazione stradale, lo identifica in un “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine”.
Lo stesso va, dunque, individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili.
La sua rilevanza urbanistica discende, peraltro, dalla legge n. 765 del 1967 (cosiddetta legge ponte) che, introducendo l’art. 41-quinquies nella l. n. 1150 del 1942, lo utilizza quale concetto per disciplinare l’edificazione nei comuni privi di piano regolatore o di programma di fabbricazione e, quindi, dal d.m. 1° aprile 1968, n. 1404, in ordine alle distanze dell’edificazione dal nastro stradale. (1)
(1) Precedenti in senso conforme: Cons. Stato, sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3656.
In senso difforme: Cons. Stato, sez. II, 17 giugno 2020, n. 3900; Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 1999.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it