In caso di notifica di atti tributari nei confronti di soggetto che abbia trasferito la sua residenza all’estero e sia iscritto all’AIRE, la successiva scomparsa del suo nominativo dai registri AIRE, non accompagnata da una corrispondente nuova registrazione nei registri anagrafici del Comune italiano di pregressa residenza, impone all’Amministrazione finanziaria – ove la notifica all’originario indirizzo registrato all’AIRE non sia andata a buon fine – l’effettuazione delle opportune ricerche e, in particolare, l’assunzione di informazioni presso gli uffici consolari per verificare se vi sia un nuovo indirizzo estero prima di procedere alla notificazione, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Fonte: Corte di Cassazione