La Corte di Cassazione – Sez. V Civile – con la sentenza n. 10122, pubblicata in data 11 aprine 2019, ha affermato che l’area su cui insiste il fabbricato fatiscente c.d.(collabente) non è tassabile ai fini ICI.
La pronuncia è intervenuta nella controversia relativa ad alcuni AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI del Comune di NARNI per gli anni 2004/2008 impugnati e respinti sia dalla CTP che dalla CTR dal contribuente che ha prodotto ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell’art. 5, comma 6, del decr. legisl. n. 504/1992, per avere la Commissione avallato la tesi del Comune secondo cui, con riferimento all’immobile collabente, era dovuta l’ICI sul valore dell’area di sedime, laddove avrebbe dovuto invece riconoscerne la esenzione. Con altro motivo, (il quarto) la ricorrente ha eccepito la omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento dell’AVVISO relativo all’anno 2008, avendo la CTR fatto riferimento agli anni di imposta 2004/2007, pur dopo avere evidenziato che il contenzioso aveva ad oggetto gli AVVISI dal 2004 al 2007 e l’AVVISO per l’anno 2008.
La Suprema Corte ha rilevato la fondatezza del quarto motivo in quanto la sentenza impugnata fa riferimento nel primo capoverso a CINQUE AVVISI, ma poi esamina le questioni sollevata con riguardo solo ai quattro anni dal 2004 al 2007, eccezione però che, ad avviso della Corte, può essere superata in applicazione del principio di economia processuale, estendendo la decisione anche all’AVVISO ed all’imposta per il 2008.
Sul motivo principale, il Supremo Collegio ha affermato che vada accolto ritenendo errato l’assunto del Comune in quanto la sottrazione ad imposta del fabbricato collabente, iscritto nella categoria catastale F2 (come nella fattispecie in esame) in ragione dell’azzeramento della relativa base imponibile, non può essere superata prendendo a riferimento la diversa base imponibile prevista per le aree edificabili e costituita sul valore venale del terreno sul quale il fabbricato insiste, atteso che la legge (il decr.legisl. n. 504/1992) prevede l’imposizione ICI per le aree edificabili e non per quelle già edificate. Si tratta di principio già affermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 23801/2017, secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili, il fabbricato accatastato come unità collabente, oltre a non essere tassato come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quado l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile, che da allora è soggetta ad imposizione come tale, fino al subentro dell’imposta sul fabbricati ricostruito”.
In relazione ai motivi accolti, la sentenza CTR è stata cassata.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. V CIVILE – SENTENZA N. 10122/2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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