Non costituisce attività di servizio pubblico l’individuazione con avviso pubblico di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica. Come noto, il “servizio pubblico” presuppone la decisione della p.a. di farsi carico del soddisfacimento di un bisogno proprio della collettività da essa amministrata che il mercato non è in grado di soddisfare adeguatamente e consiste nell’espletamento del servizio a tal fine necessario il quale può essere svolto secondo modalità differenti. Quando l’attività di gestione del servizio possiede carattere economico ed è quindi in grado di produrre un utile, l’amministrazione può decidere di affidarla a soggetti privati aventi natura imprenditoriali. Ne consegue che, nel caso di specie, l’individuazione con avviso pubblico di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica, non costituisce attività di servizio pubblico, mancando il momento fondamentale dell'”assunzione”, che costituisce presupposto indefettibile per poter integrare la figura del “pubblico servizio”.
Il Comune, infatti, non ha espresso l’intento politico di soddisfare il bisogno, proprio dei suoi amministrati, di spostarsi nel territorio cittadino mediante l’uso di hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel, già adeguatamente soddisfatto dal mercato. Anzi, la necessità di regolazione dell’attività di noleggio di tali dispositivi è sorta proprio in ragione del proliferare dei soggetti che hanno spontaneamente iniziato a erogare il servizio in modalità free floating e per evitare che questa attività venga svolta in maniera pericolosa e disordinata, in modo da scongiurare impatti negativi sul sistema di circolazione stradale, sull’ordine e la sicurezza urbana nonché sull’uso del suolo pubblico. Si rileva, inoltre che, il fatto che l’attività di noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica non venga qualificata dal Comune come attività di servizio pubblico non deve far ritenere che lo stesso Comune possa completamente disinteressarsi degli interessi che interferiscono con essa, fra i quali spiccano l’interesse pubblico e quello dell’utenza di poter beneficiare del miglior servizio possibile.