Un contribuente ha impugnato dinanzi alla CTP di Verona l’AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI IN RETTIFICA 2005/2006 del Comune di BOSCHI SANT’ANNA per un complesso immobiliare qualificato come AREA EDIFICABILE ed il ricorso veniva respinto per l’anno 2005, ritenendo legittima la tassazione, e veniva accolto per il 2006 essendo stata riconosciuta la inagibilità del fabbricato.
La CTR VENETO accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente per il 2005 e lo stesso per il ricorso del Comune relativo all’anno 2006; entrambe le sentenze venivano impugnate per Cassazione.
La Corte, con l’Ordinanza n. 7653/2018, del 28 marzo 2018, disponeva la riunione dei ricorsi atteso che presentano una stretta connessione soggettiva ed oggettiva, trattandosi delle stesse parti, dello stesso immobile e della stessa imposta.
La Suprema Corte ha ritenuto di dover esaminare in primo luogo per ragioni di priorità logica e di economia processuale il motivo di ricorso con cui si sostiene che non sarebbero parificabili l’ipotesi di un’area risultante dalla demolizione di un rudere e quella dell’immobile dichiarato inagibile ma non demolito: tale motivo è stato ritenuto fondato, nella considerazione che un fabbricato “COLLABENTE”, cioè in rovina, come quello di specie, è privo di ogni potenzialità funzionale e reddituale. A ciò deve aggiungersi la considerazione che un’area libera da cascami edilizi versa in condizioni di pronta edificabilità, mentre un’area impegnata da rovine come quella in questione esige interventi di demolizione e bonifica necessari a reintegrare le potenzialità edificatorie del suolo, non potendosi accostare le due fattispecie, divergenti anche sotto il profilo della capacità contributiva del proprietario.
In definitiva, ad avviso della Corte, il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F2) oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile sino a quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area, che da allora è soggetta ad imposizione come edificabile, fino al subentro dell’imposta sul fabbricato ricostruito.
Alla luce dei ricorsi riunti, il Supremo Collegio, per le ragioni indicate, li accoglie entrambi, annullando sia l’AVVISO DI ACCERTAMENTO relativo all’ICI per il 2005, sia quello relativo all’ICI per il 2006.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 7653/2018.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it