Nella causa per risarcimento promossa da un cittadino per i danni causati alla propria auto da un cinghiale che attraversava una strada provinciale, il Tribunale di Siena, riformando ka sentenza del Giudice di Pace, rigettava la domanda e l’automobilista proponeva ricorso per Cassazione.
Il ricorrente sosteneva –tra gli altri motivi – che il cartello stradale recante l’avviso di pericolo per la presenza di animali selvatici non costituiva misura di protezione sufficiente ed idonea a garantire la sicurezza della strada.
La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l’Ordinanza n. 16808/2018, ha affermato, in primo luogo, seguendo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, che il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione, non è risarcibile in base alla presunzione di cui all’art. 2052 del cod.civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto in base ai principi dell’art. 2043 cod. civ., anche con riguardo all’onere della prova circa l’individuazione del comportamento colposo imputabile all’ente pubblico.
Il Supremo Collegio, quanto, poi, alla pretesa responsabilità dell’Ente proprietario della strada (nel caso in esame la Provincia di Siena) per non avere posto in essere, oltre al CARTELLO SEGNALETICO, alcuna altra misura a protezione degli utenti della strada, ha dichiarato che non risulta nell’ambito della legislazione nazionale di delega dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, alcuno specifico obbligo di predisporre misure diverse dalla segnaletica stradale, per cui nessun adempimento in capo all’ente delegato per la gestione della fauna, se tale obbligo non risulta da specifiche disposizioni legislative.
Sul tema del risarcimento danni per attraversamento di animali selvatici, si richiama l’attenzione sulla recente pronuncia della Cassazione, n. 13488/2018, commentata in questa Rivista con l’articolo in data…………..la quale ha invece riconosciuto la responsabilità di una Provincia per non avere tempestivamente segnalato la presenza abituale dei cinghiali nel tratto di strada in cui si è verificato l’episodio a base della controversia.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III CVILE – ORDINANZA N. 16808/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it