La prima sezione del Tar Lazio ha affrontato nella sentenza 1027/21 la questione della natura giuridica, la funzione ed gli effetti dell’iscrizione di un Ente nell’elenco Anac dei soggetti che possono affidare servizi in house.
L’iscrizione delle stazioni appaltanti nell’Elenco Anac, spiegano i giudici amministrativi capitolini, richiede ai fini dell’esercizio in concreto di ciascun affidamento in house, che le stazioni appaltanti assolvano ad un puntuale obbligo di motivazione sulla valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, “nonchè dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. In definitiva, per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all’art. 5 del codice dei contratti, iscritte nell’Elenco di cui al c. 1 dell’art. 192, D.Lgs. 50/2016 , tale iscrizione è condizione necessaria ma non sufficiente per procedere, in concreto, ad un affidamento in house essendo, a tal fine, richiesta anche una dettagliata e specifica motivazione per ciascun affidamento.
Ne consegue che l’effetto pregiudizievole nei confronti di un soggetto (asseritamente) concorrente si attualizza soltanto in occasione del provvedimento di affidamento in house da parte di una amministrazione aggiudicatrice e non all’esito della mera iscrizione di tale ente nell’Elenco Anac di cui all’art. 192, c. 1, D.Lgs. 50/2016, la quale, dunque, non è autonomamente impugnabile.
L’obbligo di motivazione imposto dall’art. 192, c. 2, del Codice dei contratti, rappresentando un presidio di legalità e di trasparenza degli affidamenti in house, ulteriore rispetto alla mera sussistenza dei requisiti per configurare l’in house providing ed avente proprio la finalità di porre dei paletti alle amministrazioni nell’avvalersi di tali forme di affidamenti, porta ed escludere in radice che la mera iscrizione di una amministrazione o di un ente nell’Elenco di cui al c.1 dell’art. 192 abbia portata immediatamente lesiva per i soggetti concorrenti operanti sullo stesso mercato.