Le convenzioni tra enti locali ex art. 30 d.lgs. n. 267 del 2000 rappresentano una species dell’ampio genus degli accordi fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 l. n. 241 del 1990 (1).
Premesso che in base all’art. 15, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990 le convenzioni fra enti pubblici devono essere stipulate mediante sottoscrizione digitale, sono nulli e quindi improduttivi di effetti gli accordi conclusi da enti locali, ex art. 30 d.lgs. n. 267 del 2000, privi della forma digitale richiesta ad susbstantiam (2).
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2022, n. 2110 in Foro it., 2022, III, 286; T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 1° dicembre 2005, n. 2496; Ta.r. per la Lombardia, sez. I, 8 novembre 2004, n. 5620. Sulla natura dell’accordo di programma quale species del più ampio genus degli accordi fra amministrazioni di cui all’art. 15 della l. n. 241 del 1990, di recente, Cass, civ., sez. un., 5 febbraio 2021, n. 2738, in Foro it., 2021, I, 2452; T.a.r. per il Veneto, sez. II, 8 agosto 2023, n. 1169.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.
(2) Precedenti conformi: non risultano precedenti negli specifici termini.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it