Spetta al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, adottare le ordinanze cautelari del 20 giugno 2022, n. 615 e del 15 luglio 2022, n. 656, nella parte in cui hanno disposto che “vengano mantenute, nei territori del comune di Caprino Veronese e del comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le zone faunistiche alpine”.
Non si ravvisa alcuna lesione del principio della soggezione del giudice alla legge di cui all’art. 101, secondo comma, della Costituzione, atteso che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto è intervenuto entro i limiti del suo potere giurisdizionale, specificando l’effetto proprio della sospensione degli atti amministrativi impugnati.
Nell’ottica dell’effettività della tutela giurisdizionale, il potere cautelare non si esaurisce, com’è noto, nella sospensione dell’atto impugnato, ma comprende la possibilità di adottare misure atipiche, a contenuto propulsivo o sostitutivo, con le quali viene attribuito anticipatamente e provvisoriamente il bene della vita cui aspira il ricorrente.
Ne discende che le misure in contestazione non interferiscono con le prerogative legislative della regione Veneto e trovano applicazione solo ed esclusivamente nei territori dei comuni interessati, senza intaccare il potere di pianificazione faunistica venatoria spettante alla regione sull’ambito di sua spettanza.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it