Pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 51 del primo marzo 2021 la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto”.
In sede di conversione, sono prorogati i termini previsti dalle disposizioni legislative specificatamente individuate all’art. 19 del Decreto Milleproroghe – e, quindi, all’Allegato 1 al Decreto stesso – fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021. Tra questi si segnala, in particolare, la proroga al 30 aprile 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.
Inoltre, la Legge differisce al 31 marzo 2021 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 così come i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo.
Previsioni anche in materia societaria: le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte dal Decreto Cura Italia (art. 106 del D.L. n. 18/2020) sono estese al 31 luglio 2021; l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Da ultimo, si evidenzia la proroga al 30 aprile 2021 anche delle disposizioni del Decreto Cura Italia (art. 73 del D.L. n. 18/2020) sulle semplificazioni in materia di organi collegiali e, nello specifico, delle norme relative allo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra altri organi contemplati, di associazioni private anche non riconosciute, di fondazioni e delle società, ivi incluse le cooperative e i consorzi.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali