Anche le FINANZE hanno espresso, con la Risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018, il parere in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 sugli effetti della abrogazione della facoltà attribuita ai Comuni di disporre gli aumenti della tariffa base dell’imposta di pubblicità a seguito della norma di cui all’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, conv. In L. n.134/2012.
Con la Nota citata, il MEF ricorda che è stato sottoposto al giudizio di legittimità il contenuto della norma dell’art. 1, comma 739, della Legge n. 208/2015, la quale dispone che l’abrogazione dell’art. 11, c. 10, del decr. legisl. n. 449/1997 (relativo alla facoltà attribuita ai Comuni di aumentare le tariffe dell’imposta di pubblicità fino al 20 per cento per l’anno 1998 e fino al cinquanta per cento dall’anno 2000) si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima del 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2013, e che ha, quindi, determinato la cessazione ex nunc dei suoi effetti giuridici.,
La sentenza della Corte Costituzionale, dichiarando infondata la questione di legittimità ha fornito, ad avviso del MEF, elementi di certezza e di chiarezza sul quadro normativo di riferimento, dichiarando che la disposizione dell’art. 1, comma 739, della Legge n. 208/2015 si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati entro il 26 giugno 2012, quale termine ultimo per la validità delle maggiorazioni decise per l’anno 2012, mentre nulla dice sulla possibilità di conferme o di proroghe successive al 2012 delle tariffe maggiorate. Da cui, la necessità di chiarire gli effetti dell’abrogazione disposta dal D.L: n. 83/2012 , precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno 2012 era il termine per la validità degli aumenti disposti per l’anno di imposta 2012.
Sul potere di conferma o di proroga, la Corte ha inteso valorizzare la pronuncia espressa dal Consiglio di Stato n. 6201/2014, la quale ha dichiarato che dalla data di entrata in vigore del D.L: n.83/2012 tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente.
In definitiva, una delibera approvativa o confermativa della maggiorazione in questione, adottata entro il 26 giugno 2012, legittima il Comune a richiedere il pagamento dell’imposta maggiorata, mentre una delibera emessa in data successiva è da ritenersi, come detto, illegittima essendo venuta meno, per effetto dell’abrogazione di cui all’art. 23, comma 7, del D.L: n. 83/2012, la norma attributiva del potere di disporre gli aumenti in questione. Infine, il MEF ha anche chiarito che essendo stato fissato per l’approvazione del bilancio 2012 il termine del 31 ottobre 2012, il Comune poteva legittimamente richiedere il pagamento delle tariffe maggiorate solo se il bilancio stesso fosse stato approvato entro il 26 giugno 2012.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it