Con la sentenza 1310/2021 i giudici della sezione di Salerno del Tar Campania hanno chiarito che l’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex art. 192, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati.
E’, infatti, illegittima, secondo i giudici amministrativi campani, l’ordinanza sindacale, con cui si è ordinato di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, nonché alla bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata, che non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento al soggetto interessato, risultando così violato il diritto di questi alla partecipazione procedimentale, anche al fine di poter dimostrare l’assenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa; l’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex art. 192, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 deve essere preceduta dalla comunicazione, prevista dall’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all’ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito dei rifiuti.
Tuttavia, sussiste una lettura ermeneutica meno rigorosa della norma de qua, allorchè si riscontri una situazione di urgenza qualificata che, in relazione alle circostanze del caso concreto, deve essere espressamente esplicitata in motivazione, attesa l’intrinseca conflittualità tra le ragioni pubbliche, di tutela immediata della pubblica incolumità, e le esigenze del privato di partecipazione per una verifica in contraddittorio sua sull’effettiva legittimazione passiva, sia essa correlata al titolo di proprietà o meno, in capo ai possibili destinatari dell’atto sia, in caso di esito positivo, in ordine all’individuazione della migliore soluzione tecnico-logistica per la rimozione dei rifiuti depositati nell’area e, in definitiva, per la sua messa in sicurezza.