Il giudice del Tribunale ordinario di Sulmona ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 3, c. 4, lett. a) del D.L. n. 203/2005, nel corso del procedimento di riscossione coattiva (nella forma del pignoramento presso terzi), promosso nei confronti di Equitalia Centro , avendo in via preliminare rilevato d’ufficio che la notificazione dell’atto di pignoramento era avvenuta con modalità difformi da quelle di legge, cioè mediante una mera lettera racc- A.R., tanto da essere considerata inesistente; il giudice ha ritenuto che, da un lato l’inesistenza della notifica non può essere fatta valere dinanzi alle Commissioni Tributarie , perché non indicata tra gli atti elencati nel decr. legisl. n. 546/1992, e, dall’altro, che l’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 limita le opposizioni regolate dal c.p.c. ad alcuni vizi specifici, tra i quali non rientrerebbe il caso di inesistenza della notifica dell’atto pignorativo. Ciò configurerebbe un difetto assoluto di giurisdizione, con violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta a Equitalia, ha sostenuto la manifesta infondatezza delle questioni. Il giudice di esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste in due procedimenti promossi contro Equitalia Nord, simili a quelli presi in esame dal Tribunale di Sulmona, ha sollevato questioni di legittimità delle stesse norme, per cui la Corte ha ritento di esaminarle congiuntamente. Le censure sollevate circa la difforme notifica del pignoramento, considerata inesistente, è stata ritenuta inammissibile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018, nella considerazione che non avendo la parte attrice sollevato il vizio di notifica, l’atto avrebbe potuto comunque raggiungere il suo scopo.
Sono state invece ritenute ammissibili le questioni poste dal Tribunali nei giudizi in cui i contribuenti dopo avere proposto al giudice tributario ricorso contro l’avviso di accertamento ed avverso la cartella di pagamento e dopo aver chiesto la sospensione della esecuzione, hanno contestato, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. il diritto di Equitalia di procedere ad esecuzione forzata con il pignoramento presso terzi facendo valere il termine di moratori di 120 giorni previsto dall’art. 7, comma 1, lett. m) del D.L. n.70/2011.
Nella sentenza viene preso atto che le ipotesi in oggetto, in cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario –perché la controversia si pone a valle della giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 del decr. legisl. n.546/1992 – e l’azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva, evidenziano una carenza di tutela giurisdizionale perché l’art. 57 non ammette siffatta opposizione innanzi al giudice dell’esecuzione e non sarebbe possibile il ricorso al giudice tributario perché carente di giurisdizione. Ne consegue che l’impossibilità di far valere dinanzi al giudice dell’esecuzione l’illegittimità della riscossione mediante opposizione all’esecuzione, essendo ammessa soltanto l’opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione, confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall’art. 24 della Costituzione e nei confronti della pubblica amministrazione dall’art. 113 Cost.
Alla luce delle suesposte motivazioni di diritto, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), citato, limitatamente alla parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o di avvisi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’artr. 615 del cod.proc.civ.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it