I giudici del Tribunale amministrativo della Sardegna, con la sentenza n. 689 del 27 luglio scorso, hanno stabilito che l’omessa indicazione separata del costo della manodopera comporta l’esclusione dalla gara.
L’indicazione separata del costo della manodopera, ex art. 95, c. 10 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), spiegano i giudici amministrativi isolani, è necessaria non solo ai fini della successiva verifica dell’anomalia ma, prima ancora, in sede di predisposizione dell’offerta economica, al fine di formulare un’offerta consapevole e completa.
Ne consegue che l’indicazione si configura come prescrizione di legge da rispettare a pena di esclusione (art. 83, c. 8, penultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016). Altresì, è inammissibile il soccorso istruttorio, che il codice dei contratti vigente non ammette in tutte le ipotesi di incompletezze e irregolarità relative all’offerta economica, in quanto l’indicazione dei costi della manodopera costituisce un elemento dell’offerta economica come precisato espressamente dall’art. 95, c. 10, cit..