Il Comune di Verona ha notificato un AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMPOSTA DI PUBBLICITA’ relativa ad uno striscione esposto sul braccio di una GRU all’interno di un cantiere di lavoro, recante l’indicazione dell’impresa costruttrice della struttura.
Avverso la sentenza della CTR che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, sostenendo l’assoggettamento ad imposta dello striscione, con esclusione delle sanzioni, ha prodotto ricorso per Cassazione la società destinataria dell’accertamento.
La Corte, Sez. V Civile, con la sentenza n. 30046/2018, ha ritenuto in primo luogo conforme alla norma recata dall’art. 5 del decr. legisl. n. 507/1993 la decisione della CTR, in quanto il legislatore ha inteso assoggettare ad imposta il messaggio pubblicitario tutte le volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa e del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti od i servizi offerti sul mercato, nel luogo pubblico in cui esso è situato. Né vale richiamare il concetto di INSEGNA, che assolve la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica, mentre nel caso di specie la sede della società trovasi altrove. Inoltre, come accertato dal giudice di merito, lo striscione è esposto all’interno di un cantiere e per le sue dimensioni e per il posizionamento sulla sommità di una GRU che lo rende visibile anche se ad altezza rilevante, assolve senza dubbio una funzione prettamente pubblicitaria.
La Suprema Corte ha poi ritenuto che la notifica dell’AVVISO alla ditta costruttrice e non anche al soggetto che aveva la disponibilità della GRU, appare in linea con i principi reiteratamente affermati nella giurisprudenza di legittimità, anche in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 557/2000, per cui deve escludersi che in materia di imposta comunale sulla pubblicità la legittimità dell’accertamento al soggetto pubblicizzato dipenda dalla preventiva o contestuale emissione di analogo avviso nei confronti del soggetto che dispone del mezzo tramite il quale il messaggio viene diffuso.
Per le suddette motivazioni, il ricorso è stato respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZZ. V CIVILE – ORDINANZA N. 30046/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it