E’ tempo di conti per l’imposta di soggiorno. Il tributo più polverizzato della fiscalità locale è ritornato al centro dell’attenzione dei Comuni dopo lo sblocco normativo che, grazie al dl 50/2017, permette di istituire e modificare la misura applicativa in deroga al divieto di incremento della pressione fiscale. Sale infatti il numero dei Comuni che l’hanno adottata, alla scoperta di una risorsa molto diversa dai tributi immobiliari che non vede come interlocutore privilegiato il soggetto passivo bensì l’intermediario della struttura ricettiva. Tralasciando le questioni non risolte sui tempi della potestà regolamentare e sulle delibere regionali di individuazione dei Comuni idonei all’adozione del tributo, aspetto non secondario dell’imposta è la gestione della fase del conto di gestione degli agenti contabili.
Sul ruolo del gestore della struttura ricettiva, nella veste di soggetto che incassa e riversa l’imposta di soggiorno pagata dal turista, ci sono state diverse pronunce del giudice contabile, con interpretazioni che sono state affrontate nella pronuncia della sezioni riunite della Corte dei Conti n. 22 del 22 settembre 2016, resasi necessaria dopo le diverse posizioni assunte dalle sezioni regionali sugli adempimenti, non solo dei gestori, ma anche dei Comuni.
“I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”. Il conto giudiziale deve dare rappresentazione concreta e coerente della gestione svolta dall’agente contabile. L’autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni comporta che possano esserci diversi modelli organizzativi, ai quali il contenuto del conto debba conformarsi.
Il “gestore” della struttura ricettiva è del tutto estraneo al rapporto tributario, non potendo assumere, nel silenzio della norma primaria, la funzione di “sostituto” o “responsabile d’imposta”, né tale ruolo potrebbe essergli attribuito dai regolamenti comunali. Alla luce dei suddetti ragionamenti è stata riconosciuta la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla poi all’Ente locale.
Il “maneggio di denaro pubblico” genera ex se l’obbligo della resa del conto, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 114/1975 e n. 291/2001), che ha qualificato il giudizio di conto come una procedura giudiziale “a carattere necessario”, volta a verificare se chi abbia avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha gestito, e dunque non risulti gravato da obbligazioni di restituzione. Il principio generale trova conferma anche nel D.Lgs n. 118/2011 nell’allegato n. 4/2.
Il conto da parte delle strutture ricettive deve essere reso ai sensi dell’articolo 233 del Dlgs 267/2000 entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio con obbligo di trasmissione dei conti giudiziali alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto mediante il sistema SIRECO (sistema informativo resa elettronica conti).
Il Dlgs 174/16, Codice della giustizia contabile, prevede l’obbligo di individuare un responsabile del procedimento per la verifica e il controllo amministrativo di tutti i conti giudiziali, per la tenuta e l’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili dell’ente. Nel caso dell’imposta di soggiorno, l’ente deve procedere all’approvazione dell’elenco da parte del cosiddetto collettore, la figura che l’ente individua come responsabile del procedimento di individuazione degli agenti contabili e la raccolta dei conti. Gli atti da adottare diventano tre:
– La determina di approvazione dell’elenco degli agenti contabili che hanno operato al 31.12. dell’anno di riferimento
– La determina di approvazione dell’elenco dei conti di gestione
– Il giudizio di parifica
In queste fasi si dovrà illustrare l’attività compiuta e le eventuali lacune connesse ai conti non sottoscritti, per procedere poi al giudizio di parifica che darà conto di tutti i riversamenti trasmessi dai gestori, al fine della quadratura di bilancio. Eventuali successive responsabilità per conti non presentati o non sottoscritti saranno valutate dalla Corte dei Conti, in un contesto nel quale la polverizzazione del tributo rende complessa la fase si raccolta dei conti relativi alle somme incassate.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it