La Corte di Cassazione, Sezione 2 civile ha stabilito con l’ordinanza n. 14105 del 23 maggio 2023 la seguente massima di ordine generale:
L’immobile di proprietà di un Comune che, sebbene non iscritto nell’elenco di cui all’art. 4, comma 1, della l.n. 1089 del 1939, sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico, con la conseguenza che non può essere sottratto alla propria destinazione, né può essere oggetto di usucapione, indipendentemente dal momento in cui sia apposto il vincolo, atteso che quest’ultimo ha una mera efficacia dichiarativa, volta ad attestare in capo all’immobile una prerogativa già esistente.
Fonte: Corte di Cassazione