In tema di limiti e prescrizioni all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande,
per “servizio assistito” di cui all’art. 3, comma 1, lett. f-bis), d.l. n. 223/2006 deve intendersi
non soltanto quello compiuto tramite personale dipendente dell’esercente avente il compito di
ricevere le ordinazioni o di recare le pietanze al tavolo presso cui sono seduti gli avventori, ma
anche quello esercitato mediante la predisposizione di risorse, non solo umane ma anche
semplicemente materiali, le quali, per caratteri, dimensioni, quantità ed arredi o per altri profili,
vengano ad incentivare la consumazione sul posto, configurando l’attività come vera e propria
ristorazione, con esclusione dei casi in cui il complessivo apparato di attrezzature presente nei
locali – anche in virtù del rapporto tra la superficie da essi occupata e la superficie complessiva
dell’esercizio commerciale – consenta una consumazione sul posto in modo limitato e con
caratteri tali da evidenziare il carattere meramente accessorio della consumazione medesima
rispetto all’attività principale e largamente prevalente di vendita di bevande ed alimenti da
asporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 3 com. 1 lett. FBIS CORTE
COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.